Questo il testo integrale del docice etico di autoregolamentazione del consiglio regionale
sulla trasparenza dei candidati alle elezioni, e degli eletti ed amministratori pubblici, e per contrastare ogni forma di collusione con la ‘ndrangheta.
I Partiti ed i Gruppi Consiliari rappresentati in Consiglio Regionale,
ATTESO che intendono concorrere alla concretizzazione,
attraverso atti significativi, della dichiarata strategia
antimafia che il Consiglio Regionale intende perseguire e che
costituisce presupposto fondante della presente Legislatura
Consiliare Calabrese, in coerenza con quanto previsto dallo
Statuto della Regione Calabria;
RITENUTO di dover formalizzare provvedimenti che confermino
con evidenza l’impegno del Consiglio Regionale per la
trasparenza dei Candidati e degli Eletti alle Istituzioni
Regionali e Locali, nonch‚ a sostenere adeguatamente ogni forma
di contrasto alla possibile collusione tra politica e
‘ndrangheta e comunque criminalit… organizzata in Calabria;
RICHIAMATI
l’Accordo di Programma-Quadro per lo sviluppo della sicurezza e
della legalit… in Calabria «Antonino Scopelliti» sottoscritto
dalla Regione Calabria in data 26/9/2003;
Le disposizioni della Legge Lazzati sul divieto di propaganda
elettorale per le persone sottoposte a misure di sorveglianza
speciale di P.S.;
Il Codice etico di autoregolamentazione approvato il
18/2/2010 dalla Commissione Parlamentare Antimafia in materia di
impegni dei Partiti e Forze Politiche sulla trasparenza dei
candidati alle elezioni e degli eletti nelle Istituzioni dello
Stato, delle Regioni e delle Autonomie Locali;
CONFERMATE come strategicamente impegnative sul piano
politico ancorch‚ giuridico le disposizioni contenute nella
Legge 13 agosto 2010 n.136 recante «Piano straordinario contro
la mafia, nonch‚ delega al Governo in materia di normativa
antimafia», che impegnano la Regione Calabria a tutti i
provvedimenti normativi ed amministrativi connessi di attuazione
e di recepimento a livello regionale in termini rapidi;
RILEVATO che in carenza di previste disposizioni normative
che ne consentano la validit… giuridica precettiva, il presente
Codice Etico di Autoregolamentazione ha validit… politica
volontaria e pattizia, assumendo con ci• alta valenza simbolica
etica ed ideale, impegnativa nei confronti degli Elettori
Calabresi, delle Istituzioni, degli Organi dello Stato e della
Magistratura;
IN ATTESA del completamento della modifica legislativa in
atto in ordine alla normativa antimafia relativamente agli
obblighi connessi per la Pubblica Amministrazione e per gli
Amministratori Eletti nelle Assemblee rappresentative Nazionali,
Regionali e Locali, al fine di manifestare il pieno intento del
Consiglio Regionale della Calabria a perseguire obiettivi di
trasparenza e di legalit… da parte dei Candidati alle Elezioni e
degli Eletti nell’Assemblea Regionale e negli Organismi
Assembleari Locali (Province e Comuni), e di concretizzare gli
opportuni atti tesi a contrastare ogni possibile forma di
collusione tra Eletti ed Amministratori con la ‘ndrangheta e la
criminalit… organizzata;Assumono formale impegno ad adottare il
seguente codice etico:
ARTICOLO 1
1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le
Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che
aderiscono al presente Codice si impegnano a non presentare come
candidati alle Elezioni al Consiglio Regionale, nonch‚ ai
Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali coloro nei cui
confronti, alla data di pubblicazione delle Convocazioni dei
rispettivi Comizi Elettorali, sia stato emesso decreto che
dispone il giudizio, ovvero misura cautelare personale non
annullata in sede di impugnazione, o che si trovino in stato di
latitanza o di esecuzione di pene detentive, allorquando le
predette condizioni siano relative ad uno dei delitti previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis del Codice di Procedura Penale,
dagli articoli 629, 664, 648-bis e ter del Codice Penale, nonch‚
dall’art.l2-quinques della legge 7 agosto 1992 n.356,
dall’art.31 della legge 13 settembre 1982 n.646, e dall’articolo
260 del D.L. 3 aprile 2006 n.152.
2. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le
Liste ; Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che
aderiscono al presente Codice si impegnano altres a non
presentare come
candidati alle Elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui
confronti, alla data di pubblicazione delle Convocazione dei
rispettivi Comizi Elettorali, ricorra una delle seguenti
condizioni: a) sia stata disposta l’applicazione di misure di
prevenzione personali o patrimoniali, ancorch‚ non effettive, ai
sensi della legge 31 maggio 1965 n.575;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi
della legge 27 dicembre 1956 n.1423, ovvero della legge 31
maggio 1965 n.575, così come successivamente modificate e
integrate;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi
dell’articolo 142 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
d) siano interessati alle disposizioni di cui all’articolo 7
della legge 13 agosto 2010 n.136, e delle successive
disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 1 e 2 della
medesima legge.
ARTICOLO 2
1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le
Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che
aderiscono al presente Codice si impegnano a far sottoscrivere
almeno 30 giorni
prima della presentazione della candidatura ai propri Candidati
alle Elezioni al Consiglio Regionale, nonch‚ ai Consigli
Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, una
Autocertificazione, valida ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in cui, a pena di denuncia penale per «mendace
dichiarazione», gli stessi candidati attestino di non trovarsi
in alcuna delle condizioni specificate al precedente art.l.
L’Autocertificazione viene trasmessa almeno 15 giorni prima
della scadenza prevista per la presentazione delle liste
elettorali da parte dei rappresentanti dei partiti,legali
sottoscrittori, alla Commissione Regionale contro la ‘ndrangheta
che chiede agli organi preposti l’accertamento della veridicit…
delle dichiarazioni rese e segnaler… ai Legali Rappresentanti
dei Partiti ed altri organismi specificati le eventuali
ricorrenze di condizioni di esclusione; ricadenti nell’articolo
1.
2. Nel caso venissero riscontrate per i Candidati situazioni
previste nelle fattispecie di cui al precedente articolo, i
Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste
Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al
presente Codice, assumono l’impegno di non candidare coloro che
si trovino nelle condizioni previste all’articolo 1, o di
formalizzare la decadenza dalla candidatura qualora la notizia
della sussistenza di condizioni di esclusione pervenisse dopo la
formalizzazione della stessa candidatura.
3. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le
Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che
aderiscono al presente Codice si impegnano a pubblicizzare con i
mezzi di stampa e con Internet, ivi compreso il sito ufficiale
della Regione Calabria, gli esiti delle verifiche di cui al
comma 2, nonch‚ a prevedere la decurtazione .degli stanziamenti
previsti per il funzionamento dei gruppi consiliari, nel caso di
violazione del presente codice di autoregolamentazione.
ARTICOLO 3
1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le
Liste
Civiche rappresentate in Consiglio Regionale, che
intendono presentare, come Candidati alle Elezioni di cui al
comma 1 dell’articolo 1, cittadini che si trovino nelle
condizioni previste dal medesimo articolo 1, si impegnano a
rendere pubbliche le mo
tivazioni della scelta di discostarsi
dalle indicazioni del presente Codice di autoregolamentazione.
ARTICOLO 4
1.Possono aderire al presente codice anche i Partiti, i Gruppi
Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche non
rappresentati in Consiglio Regionale.
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