Curare il “neo” prima che diventi un male più grave. Intervenire sulle imprese venute in contatto con le mafie anche occasionalmente prima che sia troppo tardi. Cambiando in modo mirato le misure di prevenzione, la documentazione antimafia e i reati di autoriciclaggio (si veda l’articolo sotto) e di scambio elettorale politico-mafioso. Sono queste la filosofia e le misure più rilevanti contenute nella proposta di modifica del Codice antimafia (Dlgs 159/2011), consegnata ieri al ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri dalla commissione da lei nominata a giugno dell’anno scorso.
La commissione – presieduta da Giovanni Fiandaca, docente di diritto penale all’Università di Palermo – interviene in vari punti del testo del Codice antimafia.
Di particolare rilievo per le imprese la parte relativa alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. La commissione propone una parziale modifica dell’articolo 34 e un nuovo articolo (34-bis), oltre a una modifica dell’articolo 91 per affrontare due aspetti cruciali: quello dell’amministrazione dell’azienda che si sospetta abbia avuto rappporti, seppur occasionali, con la criminalità organizzata e quello del superamento delle interdittive antimafia.
Nel primo caso, i problemi vengono affrontati con un istituto nuovo (il «controllo giudiziario»), che può trovare applicazione in luogo dell’amministrazione «nei casi in cui l’agevolazione risulti occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa».
Si legge nella relazione: «Si tratta di una misura del tutto innovativa, dal momento che non determina lo spossessamento gestorio (cioè non sostituisce i proprietari o il management con amministratori nominati dal Tribunale, ndr) bensì configura, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, una forma meno invasiva di intervento: è prevista una “vigilanza prescrittiva” fatta da un commissario giudiziario nominato dal Tribunale al quale viene affidato il compito di monitorare dall’interno l’azienda e l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria». In pratica, l’azienda ha la possibilità di curare il male autonomamente e di garantirsi per il futuro riorganizzando la governance ai sensi del Dlgs 231/2001.
Altra previsione importante è quella che riguarda il fronte delle interdittive prefettizie. Oggi per un’azienda colpita da interdittiva è molto difficile continuare a operare: un fenomeno molto diffuso nel settore dei lavori pubblici. Secondo la commissione, «l’istituto del controllo giudiziario può essere un adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia garantendo così il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica».
Del tutto nuova è anche la previsione dell’obbligo, da parte del prefetto, di audizione del soggetto interessato prima dell’emissione di provvedimenti interdittivi e la puntuale regolamentazione della valutazione da parte del prefetto delle istanze di aggiornamento delle interdittive. Viene proposto che dopo il comma 5 dell’articolo 91 del Codice antimafia siano inseriti tre nuovi commi in sostituzione dell’ultima frase del comma 5 dello stesso articolo: il prefetto deve aggiornare l’interdittiva e può disporre accertamenti per verificare l’idoneità e l’effettività delle misure organizzative illustrate dall’imprenditore nella domanda di aggiornamento. Anche in questo caso ha un ruolo importante l’applicazione in azienda del Dlgs 231/2001.
Altro campo di intervento è stato quello sull’articolo 416-ter del Codice penale. La commissione non condivide la riscrittura approvata dalla Camera dei deputati il 15 luglio dell’anno scorso, che renderebbe difficilissimo provare il reato.
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